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La Perizia Grafica

 

La grafologia giudiziaria ha lo scopo di individuare la mano di chi ha apposto uno scritto o una firma in verifica, e di valutare, eventualmente, la capacità di intendere e volere del suo autore.

In particolare, il suo oggetto d’indagine è la ricerca della verità riguardo l’autenticità di uno scritto anche attraverso l’ausilio di sofisticati strumenti tecnici come, ad esempio, il microscopio stereoscopico necessario per effettuare lo studio del tracciato e per verificare l’esistenza di eventuali abrasioni della carta dovute a cancellature, la lampada di Wood atta a verificare l’eventuale utilizzo di diversi tipi di inchiostro o di solventi, la lampada ad infrarossi, la micro e macrofotografia che permettono l’osservazione e la dimostrazione dell’esistenza di piccolissimi segni grafici, il rugosimetro che registra le rugosità e gli avvallamenti e vede quindi la pressione del tratto.

Nel tempo questa scienza, perché di scienza umana si tratta, si è evoluta notevolmente e si è così passati dalla mera indagine “calligrafica” (effettuata dai cd. Periti calligrafi) – che valutava esclusivamente la forma delle lettere limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere senza tener conto della variabilità che la scrittura di un soggetto può subire non solo con il passare degli anni ma anche nello stesso lasso di tempo a seconda per es. del significato che il soggetto attribuisce allo scritto o dello stato d’animo di questi al momento in cui scrive, o della persona cui è diretto – al metodo dell’analisi e comparazione della grafia su base “grafologica” ( effettuata dai Grafologi giudiziari) basata sullo studio del gesto grafico sotto l’aspetto psico-neurofisiologico.

E tale passaggio è potuto avvenire anche grazie alla nascita ed al perfezionamento di altri metodi, come ad esempio quello grafometrico e quello grafocinetico , che una volta evolutisi hanno portato a quello grafologico.

Il metodo grafologico – i cui padri fondatori si ritrovano in J. Crepieux Jamin (1859-1940 Francia), Klages (1872-1956 Germania), Pulver (1889-1952 Svizzera), Del Torre (Italia), Sivieri (Italia) – infatti, oltre alla forma delle lettere, cui tra l’altro non assegna una importanza fondamentale in quanto la forma è l’aspetto più facilmente imitabile, esamina una lunga serie di elementi della grafia, di maggior valore probante in quanto più difficilmente imitabili, come il tratto, il movimento, la velocità, lo spazio/impostazione, la dimensione, i rapporti proporzionali, la continuità, l’inclinazione, la traiettoria del rigo, i piccoli segni; dando molto più valore ad una dissomiglianza caratteristica e permanente piuttosto che ad un numero più elevato di somiglianze banali come, appunto, quelle formali.

Nella sua indagine, il perito è un “traduttore di dati”, un “lettore ottico” di una realtà, quella della scrittura, che il Giudice, o gli avvocati, non potrebbero percepire con i sensi comuni, e l’importanza del suo intervento nei processi è stata più volte sottolineata, come nella sentenza della Cassazione penale, sez.I, n. 24667 del 15/6/2007 con la quale la Suprema Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello in sede di giudizio di revisione, avendo ritenute travisate, si legge:”..le risultanze di un significativo e decisivo elemento di prova acquisito agli atti del processo(..) consistente nella relazione peritale circa l’indicazione di identità grafica dei tracciati in comparazione”.

Ed ancora, il rilievo delle perizie grafiche nei processi è confermata anche dalla sentenza della Cassazione civ. III sez., 7 feb. 2005, n. 2411, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un erede che in primo grado aveva proposto opposizione ad un decreto di ingiunzione dichiarando nell’atto di citazione di non riconoscere la sottoscrizione apposta sugli assegni bancari, prova scritta del credito nei confronti del de cuius. L’opposto, infatti, entro il termine di cui all’art. 186 c.p.c., non aveva presentato formale istanza di verificazione limitandosi a chiedere che fosse assunta una testimonianza, capitolando quale fatto sul quale doveva essere interrogato il terzo , la seguente formula: “ Vero che le firme apposte sugli assegni corrispondono a quelle depositate all’atto di apertura di conto corrente”. La Corte d’Appello ha così rigettato il ricorso contro la sentenza di primo grado motivando che l’opponente per provare l’autenticità della sottoscrizione sugli assegni aveva chiesto di sentire un testimone, ed aveva quindi proposto una prova inammissibile poiché una valutazione tecnica può essere effettuata esclusivamente da un consulente ausiliario del Giudice. La stessa linea è stata poi seguita dalla Suprema Corte.

Ulteriori decisioni che evidenziano l’importanza processuale della perizia grafica si ritrovano, inoltre, nella pronuncia della Corte di Appello di Bologna del 9/3/2004 con la quale la Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna di un imputato, statuendo che tale sentenza di condanna fosse correttamente motivata e non viziata da manifesta illogicità, poiché l’imputato, pur avendo l’opportunità di farlo, non aveva dedotto circostanze a propria discolpa non avendo richiesto la perizia grafica della sottoscrizione del contratto di locazione di un immobile usato da latitanti; ed ancora, nella pronuncia del Tribunale di Ivrea del 22/10/91 con la quale il Tribunale ha statuito che “ non può essere affermata la responsabilità penale per l’art. 4, 1°comma, n.1 della L. 7/8/ 1982, n. 516, allorché presso l’imputato non siano state reperite le bolle presuntivamente alterate, nel fascicolo esista soltanto la copia di esse e non sia stata disposta perizia grafica ”.

Inoltre, anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha posto l’accento sulla rilevanza processuale della perizia grafologica nella sentenza del 18/5/2004, nella quale la Corte ha stabilito che “il procedimento penale in contumacia non è incompatibile, di per sé, con il diritto all’equo processo previsto dall’art. 6 della Convenzione, tuttavia l’accusato deve avere la possibilità di conoscere le contestazioni nei suoi confronti e le giurisdizioni nazionali hanno l’obbligo di verificare questa conoscenza. E tale obbligo non è scrupolosamente adempiuto, in una procedura di appello tardivo, quando, con riferimento alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’ udienza preliminare, a fronte di contestazioni sulla sottoscrizione apposta sulla notificazione, non sia stata disposta una perizia grafologica”.

Ed in precedenza, sempre a sostegno dell’importanza nei processi di questo tipo di perizia, si sono pronunciate anche la Corte d’Appello di Milano il 10.6.1997, ed il Tribunale di Terni il 17/1/1996; l’una in merito all’esame dell’autografia della firma apposta dal coniuge co-dichiarante in calce al mod. 740, e l’altro in merito al respingimento della domanda del creditore (nel caso di specie una banca) contro gli eredi del fideiussore ove sia emersa in base a perizia grafologica, la falsità della firma apposta in calce al contratto di garanzia.

Quindi, sebbene al di fuori delle prove legali ( le più importanti ipotesi negli art. 2700, 2702, 2703,2721,2733 e 2738) non esista nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) al prudente apprezzamento del giudice (e plurimis, Cass. 19.8.2000 n. 11011), la perizia grafica, al di là del fatto che costituisca mezzo di prova od ausilio del Giudice, rimane lo strumento principe per dimostrare l’autenticità o meno di uno scritto.